Dura la vita per la IGP "Aceto Balsamico di Modena"
In un contesto europeo dove la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha, negli ultimi anni, emesso una catena di sentenze interpretative in genere ultra favorevoli alle #Indicazionigeografiche (si vedano, in particolare, i casi C-44/17 #scotchwhisky, C-614/17 #QuesoManchego, C-490/19 #Morbier), si deve registrare la severità con cui è eseguito il giudizio di interferenza fra indicazioni geografiche e marchi, laddove l’elemento di conflitto consiste in un termine ritenuto ‘generico’. Ebbene, i termini ACETO e BALSAMICO, pur facendo parte della indicazione geografica protetta ACETO BALSAMICO DI MODENA, non sembrano avere diritto ed accesso ad alcuna protezione.
E’ questo il punto di vista espresso dalla Corte d’Appello di Milano che con Sentenza del 18 gennaio 2023, nel respingere l’appello del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, ha confermato la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Milano il 17 maggio 2021. Si tratta di una decisione molto articolata ed approfondita, nella quale è stato affermato che i termini ACETO e BALSAMICO sono non-evocativi della IGP, non caratterizzanti, né possono essere considerati nomi non-geografici tradizionali e in quanto tali meritevoli di una certa protezione.
I termini ACETO e BALSAMICO, anche sulla scorta della Sentenza della Corte di Giustizia nel caso C-424/18 (Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena Vs Balema GmbH), sono insomma ‘declassati’ a termini puramente generici ed in quanto tali nella libera disponibilità di tutti gli operatori europei. Il ché, ad avviso dei giudici milanesi, esclude radicalmente la possibilità che l’utilizzo di queste parole in un marchio possa determinare un #nesso #evocativo, diretto e univoco fra il prodotto contraddistinto dal marchio e il prodotto IGP.
Secondo la ricostruzione della Corte d’Appello, i termini ACETO, BALSAMICO e la sequenza ACETO BALSAMICO, sono del tutto comuni e non individualizzanti e le modalità di presentazione del prodotto contestato non sono da ritenersi evocative della IGP.
Si tratta di una decisione che farà discutere e che non convince completamente, per diversi motivi. Ad esempio, non sembra essere stato adeguatamente valorizzato il sondaggio d’opinione fatto eseguire dal Consorzio per misurare la percezione dei termini ACETO BALSAMICO da parte dei consumatori italiani.
Inoltre si ha la sensazione di trovarsi di fronte a una grande contraddizione logica rispetto al trend segnato dalla Corte di Giustizia: da un lato, ad un termine come ACETO BALSAMICO, pur incluso nella IGP, è negata qualsivoglia tutela siccome non geografico, non caratterizzante, generico, ecc., mentre dall’altro, rispetto all’utilizzo di un termine come GLEN (caso C-44/17 #scotchwhisky), pur non incluso nella denominazione, è stato riconosciuto senza se e senza ma il nesso evocativo.
Sotto altro profilo, si constata ancora una volta, ma questo avviene in tutta Europa, come spesso i giudizi nazionali dei singoli paesi dove le Indicazioni d’Origine sono nate hanno un approccio restrittivo alla tutela delle denominazioni, al contrario della Corte di Giustizia, sin qui molto generosa con le denominazioni in tutte le situazioni analizzate, con l’unica eccezione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e dunque, indirettamente, anche dell’Aceto Balsamico di Modena…
Boris Osgnach